Avvocato matrimonialista e divorzista a Verona

La dedizione e la passione per la legge
dello Studio Legale Raffaglio risalgono alla metà del 1800

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Avv. Paola Raffaglio

Iscritta all’Albo degli Avvocati di Brescia al n.2264 dal 2001.

Dall’inizio della sua carriera, oltre ad affiancare costantemente il padre Avv.to Giovanni Raffaglio nelle vertenze in ambito di diritto commerciale e civile quali contratti d’appalto e contrattualistica, ferrovie e trasporti, recupero crediti, risarcimento del danno, è stato membro dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori) e si occupa con grande passione di diritto di famiglia e di procedimenti davanti al Tribunale dei minorenni.

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Di cosa si occupa un avvocato matrimonialista e divorzista a Verona?

1) Separazione

La separazione tra due coniugi può avvenire in modi differenti, di cui il più semplice è la separazione consensuale. In questo caso l’Avvocato aiuta marito e moglie a trovare un accordo economico e di gestione di eventuali figli e loro mantenimento. Nel caso non si trovi un accordo, i coniugi dovranno procedere con la separazione giudiziale. In questo caso entrambi dovranno avere un proprio avvocato che li segua e li tuteli al meglio.
La separazione consensuale può avvenire anche attraverso una procedura chiamata negoziazione assistita. In questo caso i coniugi non devono presentarsi in Tribunale ma saranno i loro avvocati a svolgere tutte le procedure e le formalità. La negoziazione assistita in caso di separazione rende tutto più veloce e semplice.

2) Divorzio

Il divorzio può avvenire, come la separazione, sia in via consensuale che giudiziale, ed è prevista, anche in questo caso, la possibilità di procedere con la negoziazione assistita. In alcuni casi separazione e divorzio possono essere ottenuti con una celere procedura chiamata “divorzio breve”, effettuata in Comune, ma a tutela di entrambe le parti raccomandiamo una consulenza legale che permetta di evitare problematiche in futuro.

3) Affidamento dei minori – Affido paritario

In sede di separazione e divorzio è fondamentale stabilire le modalità di affidamento dei minori.
Il metodo di affido dei figli più frequente è l’affido condiviso, in cui i figli minorenni trascorrono pari tempo a casa della madre come del padre seguendo il concetto di bigenitorialità.
Molti Tribunali oggi dispongono anche l’affido condiviso alternato paritario. In questo caso i figli minori trascorrono una settimana nella casa materna e una nella casa paterna alternatamente. In tal caso è previsto il mantenimento diretto.
Si parla di affido esclusivo quando i figli minori sono affidati esclusivamente ad un solo genitore. Tale ipotesi si verifica solo per casi particolari.

4) Il mantenimento dei figli

Il mantenimento dei figli va stabilito in sede di separazione e divorzio e fissa la somma mensile che servirà per la vita quotidiana dei figli, e che un genitore verserà all’altro. Nel quotidiano si comprendono gli alimenti, il vestiario e ciò che è di comune necessità. I coniugi sono invece tenuti entrambi a sostenere, di solito al 50%, le spese straordinarie per i figli, come quelle per la scuola, lo sport o le spese mediche.
E` oggi possibile anche chiedere il mantenimento diretto dei figli. Questo si può attuare nel caso in cui i figli abitino a settimane alternate a casa della madre o del padre. Spetta quindi alla madre o al padre provvedere direttamente al mantenimento dei figli quando si trovano a casa con loro. Le spese straordinarie sono suddivise ancora al 50% tra i genitori.

5) Mantenimento del coniuge

L’assegno di mantenimento è spesso previsto a favore del coniuge economicamente più debole. Ciò è stabilito in sede di separazione e sebbene la sua modifica o revoca sia sempre possibile, ciò è spesso difficile da ottenere. Devono infatti intervenire significativi cambiamenti nelle condizioni economiche dei coniugi dopo la separazione. In sede di divorzio tale assegno è spesso riconfermato. Se i coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e con un reddito simile, l’assegno può non essere previsto.
L’assegno di mantenimento può non essere previsto se le parti concordano in tal senso. 

6) Casa coniugale

Se ci sono figli minorenni, la casa coniugale è assegnata al genitore presso il quale i figli sono collocati. Nel caso in cui i figli vivano a settimane alternate presso l’uno e l’altro genitore, la casa coniugale è assegnata al coniuge che ne è proprietario.
Nel caso non vi siano figli, l’assegnazione della casa coniugale è fatta al suo proprietario, mentre la revoca dell’assegnazione della casa coniugale si può ottenere una volta che i figli, maggiorenni, siano diventati economicamente indipendenti.

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Avv.to Paola Raffaglio

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