Diritto all’oblio oncologico: Cos’è e cosa significa
Il concetto di diritto all’oblio sta assumendo una sempre maggiore rilevanza all’interno del nostro ordinamento.
Tra le evoluzioni più recenti, si colloca quella del cosiddetto “oblio oncologico“, che si concentra sulla sfera sanitaria nei casi in cui la malattia è stata superata, ossia quando scientificamente si può ritenere che non tornerà più.
L’introduzione di questa nuova manifestazione del diritto all’oblio è giustificata dalla consapevolezza che i pazienti che hanno sconfitto il cancro subiscono svantaggi sociali ed economici.
Il concetto di oblio oncologico può quindi essere definito come il “diritto ad essere medicalmente dimenticato“, garantendo che l’individuo sia rappresentato solo dalla sua attuale condizione di salute, senza essere stigmatizzato dalla malattia dalla quale è guarito. L’obiettivo principale di questo diritto è evitare che sorgano discriminazioni in ambiti come l’accesso al credito, le assicurazioni, l’adozione, o l’impiego, basate sulla precedente condizione patologica del soggetto.
Diritto all’oblio oncologico: Cosa dice la legge n. 193 del 7 dicembre 2023
Il diritto all’oblio oncologico rappresenta quindi un importante strumento per prevenire discriminazioni basate sullo stato di salute passato di un individuo e per proteggere la sua dignità e integrità personale. Essendo fondamentale anche il principio di equilibrio tra diritti costituzionali contrapposti, come ad esempio quello al rispetto della privacy e quello all’informazione pubblica, è necessario un costante bilanciamento tra gli interessi delle parti coinvolte per garantire una giusta applicazione di questo diritto.
Proprio in quest’ottica, la legge n. 193 del 7 dicembre 2023, introduce disposizioni volte a proteggere i diritti delle persone che hanno sconfitto il cancro e a prevenire le discriminazioni nei loro confronti.
Il diritto all’oblio, come previsto da questa legge, riguarda principalmente le informazioni relative alla precedente condizione oncologica dei soggetti guariti. Ciò, come detto, ha particolare rilevanza in settori come quelli bancari, finanziari, assicurativi e nelle procedure di adozione e affidamento, nonché nell’accesso al lavoro e alla formazione professionale.
Per quanto riguarda i servizi bancari e assicurativi, l’articolo 2 della legge n. 193/2023 stabilisce che non si possono richiedere informazioni sulla salute riguardanti patologie oncologiche concluse da oltre dieci anni senza recidive, riducendo questo periodo a metà se la malattia è insorta prima dei ventuno anni di età. Nei contratti concernenti operazioni e servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, la violazione delle disposizioni determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi e non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Anche nel contesto delle adozioni, le indagini non possono includere informazioni sul cancro se sono trascorsi più di dieci anni dalla fine del trattamento attivo senza recidive, o più di cinque anni se la malattia è iniziata prima dei ventuno anni.
Per quanto riguarda le procedure concorsuali e l’accesso al lavoro, è vietato richiedere informazioni sulla precedente malattia oncologica se sono passati più di dieci anni dalla fine del trattamento attivo senza recidive, con la stessa riduzione del periodo se la malattia è iniziata prima dei ventuno anni. Si tratta certamente di un grande passo in avanti in materia di uguaglianza e civiltà.